Art. 95.
(Obblighi generali).

      1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i princìpi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 93, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

          a) gli ambienti di lavoro nei quali possono svilupparsi atmosfere esplosive in

 

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quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altre persone siano strutturati in modo tale da permettere lo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza;

          b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, durante la presenza dei lavoratori sia garantito un adeguato controllo in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.